La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni che, dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento.

Sostanzialmente, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.

Inoltre per sfruttare al massimo il beneficio fiscale i beni strumentali non dovranno essere venduti prima della fine del periodo di ammortamento.

Beni nuovi
L’agevolazione interessa tutti i beni strumentali, esclusi i fabbricati e le costruzioni, i beni a più lunga vita utile con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% e alcuni beni indicati nell’allegato alla norma di riferimento.

Nessun beneficio invece per i beni immateriali e per i beni usati.

Beni in leasing

Sono agevolabili anche i beni acquisiti in leasing. La norma agevolativa fa riferimento in particolare ai “canoni di locazione finanziaria”,senza specificare il meccanismo applicativo dell’agevolazione per i beni in leasing. Il MEF ha precisato che l’agevolazione per i beni acquisiti in leasing riguarda l’intero valore del bene, cioè sia la quota capitale che il prezzo di riscatto.

Per i canoni di locazione finanziaria il beneficio per l’utilizzatore riguarda la quota capitale inclusa nel canone. Per il noleggio a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori; l’agevolazione potrà invece spettare alle società di noleggio.

Il criterio della consegna 
Ai fini dell’agevolazione rilevano gli investimenti effettuati nell’intervallo temporale considerato, ovvero dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, e a tal fine dovrebbero valere i criteri generali del TUIR e, quindi, la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà (o di altro diritto reale).

Costo extra per le auto
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto non esclusivamente utilizzati nell’esercizio di impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori).
La relazione illustrativa chiarisce che ad esempio, il limite del costo fiscale delle auto(18.075,99 euro) è incrementato nella stessa misura del 40% e, quindi, è innalzato a 25.306,38 euro.

Resta invece immutata la percentuale di deducibilità del 20% e dell’80% per agenti e rappresentanti. Questa previsione è coerente con la finalità di tale percentuale che è quella di forfettizzare l’inerenza e nulla ha a che fare con la finalità dell’agevolazione.

Il super ammortamento potrà essere applicato anche ai contribuenti che operano col regime dei contribuenti minimi.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, non prevede distinzioni legate alla forma giuridica, alle dimensioni o al settore in cui il contribuente considerato opera.
Per il regime dei contribuenti minimi la particolarità consiste nel fatto che il costo del bene strumentale (cespite) considerato concorre per intero alla formazione del reddito relativo al periodo d’imposta.

L’agevolazione fiscale del super ammortamento, operante per il regime dei contribuenti minimi, non potrà essere applicato al nuovo regime forfetario 2016.
Ciò in quanto i contribuenti operanti col nuovo regime non deducono quote di ammortamento o canoni di leasing, determinando le imposte da pagare mediante l’applicazione di un coefficiente prestabilito sul fatturato.

La vendita anticipata 
In caso di cessione del bene prima della conclusione del processo di ammortamento, nel determinare la plusvalenza/minusvalenza non si potrà tenere conto della maggiorazione del 40 per cento.