La sanatoria delle cartelle allarga il raggio d’azione dopo il passaggio alla Camera del decreto fiscale. In primo luogo, la rottamazione si estende anche ai carichi affidati dal 2000 al 2016 (la versione originaria del decreto fissava lo spartiacque al 2015). Non riguarderà soltanto i ruoli ma anche i 4.500 Comuni e gli altri enti locali che riscuotono attraverso ingiunzione di pagamento e che potranno decidere se “partecipare” all’operazione-rottamazione.
Il termine per la presentazione delle istanze slitta al 31 marzo 2017 mentre la risposta di Equitalia dovrà arrivare entro il 31 maggio. Il 70% delle somme dovute dovrà essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018. Per il 2017 la scadenza delle rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per il 2018 nei mesi di aprile e settembre.
Scambio dati con Monaco
Approvato definitivamente l’accordo Italia – Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale. Il testo, votato lunedì sera, si fonda sugli standard Ocse e garantisce lo scambio di informazioni su richiesta.
L’approvazione dell’accordo porterà ad una verifica fiscale più stringente, grazie a richieste di gruppo selettive. È consentito ora avanzare richieste relative a categorie di “comportamenti elusivi” che fanno presumere l’intenzione di occultare al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente a Monaco.
Il Protocollo, parte sostanziale, definisce anche analiticamente l’ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di «conti chiusi», «conti sostanzialmente svuotati» e «conti inattivi». I primi sono conti detenuti da titolari residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione. I secondi sono conti ancora mantenuti alla data della firma dell’Accordo, ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria e che presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell’Accordo. I terzi sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati, detenuti da un titolare di conto residente in Italia alla data della firma dell’Accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.
Dalla pubblicazione dell’accordo, pertanto, le autorità fiscali italiane potranno effettuare richieste di gruppo retroattive al 2 marzo 2015, in attesa dello scambio automatico di informazioni che avrà effetto solo dal 1° gennaio 2018 su dati finanziari a decorrere dal 1 gennaio 2017. Le richieste di gruppo verranno ulteriormente intensificate con riferimento ai soggetti che di recente hanno effettuato il cambio di residenza in altro Stato, per controllarne l’effettiva veridicità.