Sulla base del D.L. 22/10/2016 nr. 249 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la sanatoria consente risparmi fino al 35% ma l’aggio resta dovuto.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Anche chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate.
L’agevolazione consiste nel non pagare le sanzioni, gli interessi di mora, nonche’ le sanzioni aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
Rimangono dovuti le imposte, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, gli aggi, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica della cartella di pagamento.
Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 ( e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale), indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.