L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 122/E del 10/10 2017, ha fornito ulteriori specifiche in relazione alle spese ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art 3 del decreto legge 23 dicembre 2014, n 145.
Il credito di imposta viene riconosciuto sulle spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Le spese ammissibili all’agevolazione sono:
- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratori;
- contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese
- competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
La legge di bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio, prevedendo, in particolare, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:
- l’applicazione di un’aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
- l’ammissibilità delle spese relative a tutto il “personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo”, non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere “altamente qualificato”;
- l’incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell’importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.
Nella citata risoluzione dello scorso mese di ottobre l’Agenzia delle entrate ha specificato gli investimenti ammissibili sulla base dei quesiti posti dalle aziende su casi specifici.
In particolare sono stati affrontati i seguenti temi:
- Acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario. La spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand’anche impiegato per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all’agevolazione. Sono ammissibili invece le quote di ammortamento tutti i beni materiali ammortizzabili, il cui impiego sia indispensabile per la realizzazione del prototipo.
- Lavorazioni speciali, che non possono essere svolte internamente in azienda e senza le quali sarebbe impossibile realizzare il prototipo stesso. I costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili tra le competenze tecniche di cui alla lettera d).
- Contratti di sviluppo sperimentale, con il seguente contenuto: studio di fattibilità tecnica, progettazione, ingegnerizzazione, realizzazione del prototipo di un nuovo macchinario e il suo test (quindi fino alla consegna del prototipo stesso). I contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros di cui alla lett. c) se hanno ad oggetto la realizzazione di componenti originali o l’adattamento, con carattere innovativo, di componenti non originali. Al contrario, i costi di esternalizzazione necessari ai fini dell’attività di ricerca che non presentino carattere di innovazione, rientrano tra le competenze tecniche di cui alla lettera d).
- Costi relativi a personale non altamente qualificato, che svolge la propria attività in totale autonomia di mezzi e organizzazione. I costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da personale non altamente qualificato dotato di specifiche competenze tecniche possono considerarsi ammissibili ai sensi della lett. d) , sempreché non ricorrano i presupposti per qualificare la prestazione svolta come attività di ricerca “commissionata” ai sensi della lett. c).
- Costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato. Il costo relativo al personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato (laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro), nella misura in cui l’apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, rientra all’interno dei costi ammissibili al credito d’imposta di cui alla lettera a).