Con la circolare 13/E del 27 aprile scorso l’Agenzia delle entrate ha chiarito le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. La disciplina agevolativa è stata modificata in vari punti, rafforzandone l’efficacia e semplificandone il meccanismo applicativo.
Ricordiamo che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è stato introdotto dalla legge di Stabilità del 2015. Nella sua formulazione originaria prevedeva l’applicazione di due aliquote differenti: 50% per le spese relative a a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, c) contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese; 25% per le spese relativa a b)quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, d)competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Il credito di imposta viene riconosciuto sulle spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Il legislatore, con la legge di bilancio 2017, è intervenuto sulla materia apportando significative modifiche volte a potenziare lo strumento agevolativo. In particolare la nuova normativa:
- proroga di un anno il periodo di tempo in cui possono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta (fino al 2020)
- fissa unitariamente l’aliquota del credito di imposta al 50% per tutte le tipologie di spese ammissibili
- estende la platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti
- incrementa da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo del credito di imposta che ciascun beneficiario può maturare in relazione a ciascun periodo agevolato
- elimina, nell’ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”
- conferma, infine, che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti